Art. 10 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
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[1]Esercizio durante il presente contratto per la Rete Mediterranea.
[2]Dal giorno in cui si aprira' all'esercizio tutto o parte del tronco Balsorano-Avezzano, tutta o parte della linea Salerno-Mercato Sanseverino, e fino alla scadenza del vigente contratto per la rete Mediterranea, l'esercizio sara' fatto ai patti del capo VI del contratto e capitolato vigenti per la rete stessa.
[3]Siccome pero' la Societa' assume anche a suo carico la riparazione dei danni di forza maggiore del detto tronco Balsorano-Avezzano e della linea Salerno-Mercato Sanseverino fino alla scadenza del 1° ventennio di esercizio, cioe' fino al 30 giugno 1905, cosi' non si fara' fino a tale epoca a per detto tronco e linea nessun assegno per quelle opere che occorreranno sul primo fondo di riserva della rete Mediterranea.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
