Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' approvata la convenzione qui unita, stipulata il 31 maggio 1892 colla Societa' di Navigazione Generale Italiana, per la proroga dal 1° luglio p. v. al 15 marzo 1893 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Legge 14 marzo 1893, n. 131

1

La Legge 14 marzo 1893, n. 131 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La durata delle attuali Convenzioni pei servizi postali marittimi fissata con la legge del 30 giugno 1892 n. 318, e' prorogata a tutto il 30 aprile 1893".

Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1893

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1892 al 30 marzo 1893.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Legge 14 marzo 1893, n. 131

    La Legge 14 marzo 1893, n. 131 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La durata delle attuali Convenzioni pei servizi postali marittimi fissata con la legge del 30 giugno 1892 n. 318, e' prorogata a tutto il 30 aprile 1893".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1892-06-30;318~approvazione-art1 · fonte del testo

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