Art. 1 (Approvazione)
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E' approvata la convenzione qui unita, stipulata il 31 maggio 1892 colla Societa' di Navigazione Generale Italiana, per la proroga dal 1° luglio p. v. al 15 marzo 1893 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 14 marzo 1893, n. 131
1La Legge 14 marzo 1893, n. 131 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La durata delle attuali Convenzioni pei servizi postali marittimi fissata con la legge del 30 giugno 1892 n. 318, e' prorogata a tutto il 30 aprile 1893".
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
