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[1]Il trapasso delle azioni dev'essere previamente acconsentito dal consiglio di amministrazione e si effettua mediante dichiarazione nel registro dei soci, firmata dal cedente e dal cessionario. Per ogni trapasso verra' rilasciato un nuovo certificato.
[2]Per il caso di morte di un azionista, il trapasso delle azioni seguira' a termini dell'art. 169 alinea 3° del codice di commercio, purche' non si ecceda con tale trapasso il limite fissato quanto alla nazionalita' dei possessori. In caso contrario, si provvedera' dagli eredi al collocamento delle azioni d'accordo col consiglio.
[3]Il consiglio d'amministrazione potra' richiedere che la nazionalita' e la capacita' giuridica delle parti siano debitamente provate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
