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[1]L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera' al 30 novembre 1897.
[2]Il consiglio d'amministrazione presentera' ai sindaci, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio, redatto in conformita' alle disposizioni del codice di commercio, unitamente al conto profitti e perdite.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
