Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il consiglio puo' costituire nel proprio seno, quando lo creda opportuno, un comitato al quale potra' deferire le facolta' che esso credera' opportune per il piu' sollecito disbrigo degli affari.
[2]Puo', del pari, il consiglio delegare sotto propria responsabilita' le sue facolta' anche ed uno dei suoi membri, il quale agira' colla firma sociale, quale amministratore delegato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
