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[1]Il consiglio d'amministrazione e' investito di tutte le piu' ampie facolta' di ordinaria e straordinaria amministrazione (in quanto non siano dallo statuto o dalla legge riservate alla assemblea generale) per il raggiungimento degli scopi sociali e in armonia colle convenzioni regolanti i rapporti della Societa' col regio Governo.

[2]In ispecie:

  • a)delibera tutti i provvedimenti occorrenti per la prosperita' della colonia e stabilisce in via di massima l'estensione delle operazioni sociali;
  • b)compila od emana i regolamenti e da' le disposizioni necessarie per la loro esecuzione;
  • c)regola e verifica le spese generali della Societa', l'ammontare degli utili e le riserve, e compila i bilanci;
  • d)convoca le assemblee generali;
  • e)stabilisce l'organico del personale dipendente dalla Societa' e ne determina in apposito regolamento gli obblighi e le attribuzioni;
  • f)nomina i governatori e sotto-governatori della colonia, gli alti funzionari, i commissari commerciali e gli impiegati tutti, con quei titoli, facolta' e attribuzioni che credera' di determinare, salvo, per la nomina dei governatori e sotto-governatori, l'approvazione del Governo, e sotto la condizione che dessi, come tutti gli alti funzionari, siano cittadini italiani;
  • g)provvede all'acquisto e alla vendita di beni immobili: assente iscrizioni, cancellazioni di ipoteche. Da' a godimento ed uso, terre demaniali, secondo le convenzioni col regio Governo;
  • h)conferisce mandato generale di procura con facolta' di firmare in nome della Societa'. Autorizza qualunque azione giudiziaria;
  • i)da' al Governo conto particolareggiato della sua azione civile e commerciale nel territorio affidatogli.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025

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