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[1]Le deliberazioni saranno registrate in un apposito libro dei verbali, tenuto nelle forme di legge, e saranno firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
[2]Le deliberazioni prese per iscritto senza convocazione del consiglio saranno pure riportate nel libro dei verbali colla firma del presidente e del segretario, e saranno conservate quali allegati del verbale le risposte dei consiglieri, delle quali sara' fatto espresso cenno nel verbale medesimo, colla indicazione del nome di ogni consigliere e della data del voto.
[3]Gli estratti dei verbali firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario del consiglio, fanno prova ovunque occorra produrli.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
