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[1]Gli eletti a costituire il primo consiglio durano in carica fino a tutto il 1899, alla fine del quale esercizio si procedera' alle elezioni generali dai consiglieri.

[2]I consiglieri cosi' nominati durano in carica per quattro anni e le rinnovazioni avverranno, meta', dopo il primo biennio, e, per l'altra meta', dopo il secondo biennio. Essendo gli uscenti in numero dispari, la rinnovazione dei consiglieri, per il primo biennio, seguira' per il numero intiero maggiore della meta'.

[3]Il turno d'uscita sino a tanto che esso non possa essere determinato dalla anzianita' della carica, viene stabilito mediante corteggio.

[4]I consiglieri uscenti di carica sono rieleggibili. In caso di vacanza di un posto di consigliere, si procede a termini dell'articolo 125 del codice di commercio. Qualora il consiglio fosse ridotto a tre membri si dovra' radunare l'assemblea per procedere alle nuove nomine.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025

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