Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora l'assemblea generale non risultasse legalmente costituita, per mancanza del numero prescritto, a termine del precedente articolo, il consiglio d'amministrazione dovra' convocarne, entro quindici giorni, una seconda, la quale potra' validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero delle azioni rappresentante.

[2]Pero', anche in questo caso, trattandosi degli oggetti di cui alla lettera d) dell'art. 10, e' necessaria per la validita' delle deliberazioni la maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1899-12-31;466~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari