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[1]Qualora l'assemblea generale non risultasse legalmente costituita, per mancanza del numero prescritto, a termine del precedente articolo, il consiglio d'amministrazione dovra' convocarne, entro quindici giorni, una seconda, la quale potra' validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero delle azioni rappresentante.
[2]Pero', anche in questo caso, trattandosi degli oggetti di cui alla lettera d) dell'art. 10, e' necessaria per la validita' delle deliberazioni la maggioranza di almeno tre quarti dei voti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
