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[1]L' assemblea generale e' convocata in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli oggetti di cui alle lettere a, b, c dell'articolo precedente.
[2]Puo' essere inoltre convocata ogni qualvolta occorra, a giudizio del consiglio d'amministrazione, o sulla domanda fatta da tanti azionisti, che rappresentino, almeno, il quarto del capitale sociale.
[3]Nel caso di convocazione per domanda di azionisti, dovranno, nella domanda stessa, essere indicati gli argomenti da trattarsi e la convocazione dovra' farsi entro il termine di un mese dalla sua presentazione al consiglio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
