Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1892 al 1 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad anticipare al comune di Roma il pagamento della somma di dodici milioni di lire, rappresentante l'ammontare di pari somma dovuta per le ultime annualita' di lire 2,500,000 per concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della citta' di Roma. Le ultime quattro annualita' del detto concorso rimangono annullate, e la quinta e' ridotta a lire 500,000.
[2]Tale pagamento avra' luogo in rate annuali di un milione di lire, ed occorrendo pel pagamento degli impegni del comune, anche in un numero di rate minori, purche' l'ammontare di ciascuna di esse non ecceda lire 2,500,000.
[3]Lo Stato provvedera' i fondi necessari al pagamento delle dette somme, in conformita' di quanto e' prescritto per la esecuzione delle opere governative nella citta' di Roma dall'art. 3 della legge 20 luglio 1890 succitata.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 1 luglio 1894
