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[1]Per eccezione al disposto dell'articolo precedente, i dispacci semaforici trasmessi da bastimenti in mare ai posti semaforici stabiliti lungo le coste del Portogallo e dell'Italia, potranno essere spediti in Italia ed in Portogallo raccomandati senza la previa francatura.
[2]Questi dispacci saranno tassati conte lettere ordinarie non franche, aggiuntovi il diritto di raccomandazione di cinquanta centesimi o cento reis, e saranno all'occorrenza anche gravati di quegli altri rimborsi che potessero spettare all'Amministrazione portoghese od italiana.
Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010
