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Le persone che dall'Italia spediranno lettere ordinarie nel Portogallo e nelle Isole di Madera e delle Azorre, e viceversa le persone che dal Portogallo e dalle Isole Madera e Azorre spediranno lettere in Italia, potranno a loro scelta francarle fino al destino, o lasciare il pagamento del porto a carico dei destinatari.
Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010
