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[1]Il pagamento delle spese di trasporto delle corrispondenze col mezzo dei bastimenti mercantili compete all'Amministrazione che le spedisce, se tale pagamento e' dovuto in virtu' della legislazione vigente nello Stato rispettivo.
[2]Qualora pero' il Governo italiano od il Governo portoghese stabilissero fra i porti delle due Nazioni un servizio regolare di piroscafi appartenenti alla marineria reale, o noleggiati o sussidiati, le condizioni per la trasmissione delle corrispondenze scambiate con questo mezzo saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni postali dei due Stati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010
