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Le due Amministrazioni potranno eziandio valersi, per la trasmissione delle corrispondenze in pieghi chiusi, dei bastimenti mercantili che navigassero fra i porti italiani e portoghesi. Per questo mezzo pero' non si spediranno che quelle corrispondenze sul cui indirizzo ne sara' espressa la indicazione. I pieghi chiusi spediti per la via di mare saranno consegnati agli Impiegati doganali o sanitari, che primi si presenteranno a bordo all'arrivo dei predetti bastimenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010
