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[1]Le gazzette e le stampe, cui, si riferisce l'articolo precedente, dovranno essere poste, sotto, fascia ed accomodate, in modo da potersi facilmente verificare, e non dovranno contenere alcuno scritto oltre il rispettivo indirizzo, eccetto gli avvisi e le circolari, nei quali pure potra' scriversi la data e la firma.

[2]Le gazzette e le stampe, al cui riguardo non si osservassero le prescrizioni sopra indicate, o che non fossero francate fino al destino, non potranno aver corso.

Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-03-26;153~art11 · fonte del testo

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