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[1]Le gazzette e le stampe di qualunque specie, spedite dall'Italia in Portogallo e viceversa, tanto per la via di terra', quanto per la via di mare, devono essere francate sino a destinazione.
[2]La tassa di francatura delle gazzette e delle stampe e' fissata a dieci centesimi in Italia ed a venti reis in Portogallo, per porto di quaranta grammi o frazione di quaranta grammi.
[3]Sotto la denominazione di stampe s'intendono comprese ogni specie di opere periodiche, gli opuscoli, i libri, anche rilegati, i fogli di musica, gli avvisi, le circolari, i prospetti, i cataloghi, le carte geografiche, le incisioni, le litografie, le fotografie e simili.
Testo in vigore dal 6 aprile 1871 al 16 dicembre 2010
