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[1]L' Amministrazione postale italiana paghera' all'Amministrazione postale britannica:
[2]Per ogni lettera francata originaria d'Italia a destinazione dell'Isola di Malta, la somma di dodici centesimi e mezzo ogni quindici grammi o frazione di quindici grammi;
[3]Per ogni lettera francata a destinazione di Ceylan, Penang, Singapore, Labuan, Australia, China o Giappone, la somma di sessanta centesimi ogni quindici grammi o frazione di quindici grammi;
[4]Per ogni lettera non francata a destinazione del Regno d'Italia o di qualunque paese estero, e spedita per la via d'Italia, la somma di ventidue centesimi e mezzo ogni quindici grammi o frazione di quindici grammi, quando e' originaria di Malta; e la somma di sessanta centesimi ogni quindici grammi o frazione di quindici grammi, quando e' originaria di Ceylan, Penang, Singapore, Labuan, Australia, China o Giappone.
[5]Dal canto suo l'Amministrazione postale britannica paghera' all'Amministrazione postale italiana:
[6]Per ogni lettera francata originaria dell'Isola di Malta e a destinazione del Regno d'Italia, la somma di due pence e tre farthings ogni mezz'oncia o frazione di mezz'oncia;
[7]Per ogni lettera non francata originaria d'Italia e a destinazione dell'Isola di Malta, la somma di tre pence e tre farthings ogni mezz'oncia o frazione di mezz'oncia.
Testo in vigore dal 31 marzo 1871 al 9 maggio 2025
