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Per eccezione alle stipulazioni contenute negli articoli 1, 2 e 3, si conviene che riguardo a tutte quelle lettere originarie del Regno Unito e a destinazione dell'Isola di Sicilia, od originarie dell'Isola di Sicilia e a destinazione del Regno Unito, che sono spedite per la via di Francia e col mezzo di piroscafi postali francesi, il peso di una lettera semplice sara' fissato ad un terzo di oncia nel Regno Unito e a dieci grammi nell'Isola di Sicilia; e che le lettere, le quali superano il peso d'un terzo d'oncia o di dieci grammi, saranno tassate d'un porto in piu' per ogni terzo di oncia o frazione di un terzo di oncia che si aggiunge, quando la tassa e' percepita dall'Amministrazione britannica; e per ogni dieci grammi o frazione di dieci grammi che si aggiunge, quando la tassa e' percepita dall'Amministrazione italiana.

Testo in vigore dal 31 marzo 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-03-19;141~art4 · fonte del testo

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