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[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Una Convenzione postale addizionale essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Gran Brettagna, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Firenze addi' (7) sette dicembre (1870) mille ottocento settanta;
[5]Convenzione del tenore seguente:
[6]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, desiderando autorizzare un aumento del peso attualmente assegnato ad una lettera semplice spedita fra i due paesi per mezzo della posta, ed una corrispondente modificazione nelle scale di progressione attualmente applicate nel Regno Unito e in Italia rispettivamente, per le lettere che superano il peso d'una lettera semplice, hanno risoluto di conchiudere a tale scopo una Convenzione, ed hanno nominato a loro rispettivi Plenipotenziari, cioe':
[7]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[8]Il nobile Emilio Visconti-Venosta, Deputato al Parlamento, suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e
[9]Sua Maesta' la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda,
[10]Sir Augustus Berkley Paget, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia;
[11]I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[12]Art. 1.
[13]Il porto d'una lettera semplice originaria del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda o dell'Isola di Malta, o spedita attraverso il Regno Unito a destinazione di qualunque localita' del Regno d'Italia o di qualunque paese estero, e spedita per la via d'Italia, e' fissato a mezz'oncia nel Regno Unito e in Malta, ed a quindici grammi nel Regno d'Italia.
[14]Reciprocamente, il peso di una lettera semplice originaria del Regno d'Italia, o spedita attraverso l'Italia a destinazione del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda o dell'Isola di Malta, o di qualunque paese estero o colonia britannica, e spedita per la via del Regno Unito, e' fissato a quindici grammi nel Regno d'Italia e a mezz'oncia nel Regno Unito.
Testo in vigore dal 31 marzo 1871 al 9 maggio 2025
