Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' approvato il protocollo che determina l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione internazionale del 20 marzo 1883 ad eccezione dell'art. 4° relativo alla interpretazione della parola exploiter.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a ratificarlo, dopo che ne sia stato eliminato il detto art. 4 e dopo che abbia avuto comunicazione ufficiale che sia stato accettato da tutti i paesi dell'Unione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Torino, addi' 19 novembre 1894.
[5]UMBERTO.
[6]A. Blanc. A. Barazzuoli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
