Art. 2
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La tassa da pagarsi all'erario dello Stato per la registrazione internazionale di ogni marchio di fabbrica o di commercio, da operarsi col mezzo dell'Ufficio speciale della proprieta' industriale, e' fissata a lire sessanta.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
