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Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la Societa' stipulera' relativamente ed esclusivamente alla linea di cui e' concessionaria saranno soggetti soltanto al diritto fisso di una lira italiana ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione. La Societa' potra' introdurre nello Stato, con franchigia di dogana, tutti i ferri, materiali, macchine e meccanismi assolutamente destinati ed esclusivamente necessari alla costruzione, attivazione di esercizio e manutenzione della strada ferrata. Il modo di esercitare un tale diritto sara' determinato dal Ministero delle Finanze, intesa la Compagnia.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
