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[1]La durata della presente concessione e' limitata all'anno 1959, restando espressamente convenuto, che a questa medesima epoca viene pure ridotta quella delle altre sezioni della centrale-toscana, derogandosi in cio' al disposto del Decreto del Governo Granducale della Toscana 13 aprile 1854.
[2]Questa linea verra' costruita secondo le norme tecniche generali portate dalla legge 20 novembre 1859. Questa nuova linea e l'altra da Empoli a Chiusi, in quanto non sia altrimenti stabilito dalla presente convenzione, saranno possedute ed esercitate dalla Societa' con tutti quei diritti ed obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 suddetta, in quanto il loro disposto non si opponga alle leggi e regolamenti in vigore pella strada ferrata centrale-toscana, e specialmente ai capitoli approvati con rescritto del Gran Duca di Toscana in data 5 giugno 1845, ed alle altre successive disposizioni cosi' del cessato Governo granducale che del Governo provvisorio delle provincie toscane; disposizioni, le quali s'intenderanno applicate anche alla linea di cui nella presente concessione.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
