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Il Governo potra' concedere una proroga ai termini stabiliti piu' sopra, non mai maggiore per altro di mesi otto, quando, in seguito di domanda della Societa', e sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si riconoscesse l'esistenza di motivi indipendenti affatto da negligenza della Societa', che giustificassero la necessita' di una dilazione nella ultimazione dei lavori.

Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

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