Art. 22 (Convenzione)
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[1]Il Governo si riserva la' facolta' di riconoscere ad opera compiuta l'effettivamente speso, e la Societa' sara' obbligata ad estinguere del proprio, entro un anno, dalla liquidazione finale delle spese, le obbligazioni che fossero state emesse in eccedenza, ed a compensare il Governo degl'interessi che avesse pagati in dipendenza della maggiore emissione suddetta.
[2]In dipendenza della guarentigia di cui sopra, il Governo non sara' obbligato che a soddisfare alla differenza che mancasse a pagare col prodotto lordo: 1.° le spese d'esercizio; 2.° un fondo di riserva dell'1 per cento sugli introiti lordi da prelevarsi fino a che il fondo stesso non sia ammontato ad un milione di lire; 3.° lire 21 d'interesse e lire 1,26 d'ammortizzazione per ognuna delle obbligazioni emesse e da emettere garantite, come fu detto all'art. 17.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
