Art. 21 (Convenzione)
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Il capitale richiesto per gli effetti della presente convenzione sara' in antecedenza stabilito mediante una dettagliata perizia di prevenzione da presentarsi dalla Societa' e da approvarsi dal R. Governo. A seconda di questa perizia verra' regolata l'emissione delle obbligazioni.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
