Art. 19 (Convenzione)
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[1]Proporzionatamente alle lire 1,26 ora assegnate per l'ammortizzazione verra' accelerata l'estinzione delle antiche obbligazioni cosi' che essa proceda e si compia di pari passo con quella delle nuove.
[2]La Societa', d'accordo col Governo, provvedera' a pubblicare una nuova tavola d'ammortizzazione in sostituzione di quella che fu assentita colla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 1855.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
