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[1]Il Governo si riserva il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la ferrovia, ovvero di far uso dei pali della linea telegrafica della Societa'.

[2]I materiali e gli oggetti destinati alla costruzione e riparazione delle linee telegrafiche, il mobiliare dei diversi uffici, gli impiegati e le guardie del servizio telegrafico, saranno dalla Societa' trasportati gratuitamente.

[3]La Societa' sara' tenuta di provvedere, nelle stazioni, ai locali necessari per gli uffici telegrafici che il Governo volesse stabilirvi.

Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;159~convenzione-art13 · fonte del testo

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