Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I detenuti, nonche' gli agenti della forza pubblica che li scortano, verranno trasportati per la meta' del prezzo di tariffa dei viaggiatori di terza classe.

[2]I detenuti, quando non siano chiusi in carrozze cellulari, si trasporteranno in un compartimento speciale. Ove poi l'Amministrazione dello Stato facesse uso per trasportarli di carrozze cellulari di sua proprieta', essa non paghera' alcuna tassa suppletiva pel trasporto delle carrozze cosi' nell'andata come nel ritorno.

Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;159~convenzione-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari