Art. 11 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I detenuti, nonche' gli agenti della forza pubblica che li scortano, verranno trasportati per la meta' del prezzo di tariffa dei viaggiatori di terza classe.
[2]I detenuti, quando non siano chiusi in carrozze cellulari, si trasporteranno in un compartimento speciale. Ove poi l'Amministrazione dello Stato facesse uso per trasportarli di carrozze cellulari di sua proprieta', essa non paghera' alcuna tassa suppletiva pel trasporto delle carrozze cosi' nell'andata come nel ritorno.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
