Art. 10 (Convenzione)
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[1]Dopo tre anni dall'apertura completa della linea la Societa' sara' obbligata ad eseguire i trasporti militari a prezzi ridotti; cioe' pei militari in corpo o staccati, ma provveduti di fogli di via, al terzo della tariffa.
[2]Per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiali da guerra alla meta' delle tasse portate dalla tariffa. Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra di cui non fosse fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocita'.
Testo in vigore dal 7 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
