Art. 39
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[1]Trasporto dei commissari militari.
[2]La Societa' concessionaria dovra' trasportare gratuitamente sulla linea i commissari militari di cui all'art. 9 della legge trenta settembre milleottocentosettantre' sull'ordinamento dell'esercito, i quali avranno sempre libero l'accesso alla strada ferrata per istudiarne l'esercizio ordinario.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
