Art. 38
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[1]Telegrammi del Governo e dei privati.
[2]Dietro richiesta del Governo la Concessionaria dovra' assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sara' fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.
[3]In compenso del suddetto servizio la Concessionaria riterra' per se' il cinquanta per cento delle tasse riscosse pei telegrammi privati, versando l'altra meta' nelle Casse dello Stato.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
