Art. 33
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009. 530 parole tolte, 23 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Servizio di posta.
tolto: Il servizio di posta per le lettere e per i dispacci del Governo, da una estremita' all'altra della linea, o da un punto all'altro della medesima, sara' fatto gratuitamente dalla Concessionaria alle seguenti condizioni:
tolto: 1° Nei treni ordinari di viaggiatori e di mercanzie, come in quelli celeri, diretti, omnibus o misti che saranno designati dalla Amministrazione superiore, la Concessionaria sara' obbligata di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni dell'Amministrazione delle poste, destinato a ricevere oltre alle valigie delle lettere e dei dispacci anche l'agente postale incaricato di quel servizio.
tolto: 2° Se il volume delle valigie di posta e le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali e se l'Amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, la Concessionaria sara' obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno, sia di andata che di ritorno, anche di detti veicoli in cui prenderanno posto gli agenti postali in quel numero che sara' stabilito dalla Direzione Generale delle poste.
tolto: I vagoni postali dovranno essere costrutti e mantenuti a spese della Concessionaria mediante il rimborso delle spese effettive da liquidarsi e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle poste.
tolto: 3° L'Amministrazione delle poste non potra' esigere alcun cambiamento ne' negli orari, ne' nel corso o nelle fermate dei convogli ordinari.
tolto: 4° Quando vi siano treni speciali in partenza, l'Amministrazione delle poste potra' valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere, o delle vetture ambulanti.
tolto: 5° Quando l'Amministrazione delle poste richieda un convoglio speciale, la Concessionaria avra' diritto di aggiungervi vetture pei viaggiatori di ogni classe, e di vagoni pel trasporto di merci a grandi velocita' a suo proprio profitto, purche' il servizio postale non ne sia pregiudicato.
tolto: Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto alla Concessionaria sara':
tolto: Per ogni treno speciale per i viaggiatori, composto di non piu' di dieci veicoli e per ogni chilometro utile percorso, lire due;
tolto: Per ogni vettura al di la' delle dieci e per ogni chilometro utile percorso, centesimi venti.
tolto: 6° Il peso del carico delle vetture pel servizio delle poste sara' limitato alla misura di cui le vetture stesse saranno state riconosciute capaci secondo le norme ordinarie del traffico.
tolto: 7° In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, la Concessionaria mettera' gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle poste i locali ad uso di ufficio e pel deposito delle valigie.
tolto: 8° Quando occorre, dovra' la Concessionaria prestarsi a trasportare gratuitamente su convogli ordinari le vetture del corriere montate sopra truchs forniti gratuitamente dalla Concessionaria.
tolto: 9° L'Amministrazione delle poste in tutti i treni in cui essa non avra' ufficiali proprii, potra' richiedere alla Concessionaria che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti e delegati dell'Amministrazione delle poste, incaricati di riceverli alle stazioni medesime.
tolto: 10. L'Amministrazione delle poste si riserva il diritto di stabilire, a sue spese, gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti per la natura loro e la loro disposizione non siano d'impedimento ne' di pericolo alla circolazione dei convogli, ne' al servizio delle stazioni.aggiunto: Capitolato-art. 33 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1876-05-21;3139~art33 · fonte del testo
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