Art. 29
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[1]Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.
[2]Dalla data della approvazione per legge della concessione e sino al termine della medesima sara' pagata dalla Concessionaria, annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro sopra la lunghezza chilometrica della intera linea, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
