Art. 18
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[1]Massicciata.
[2]La massicciata sara' composta di ghiaia naturale, o di pietrisco mondo di terra della migliore qualita'. La medesima avra' in base la larghezza non minore di metri 4 50; sara' alta centimetri 50 e disposta colla scarpa dell'uno per uno, sorgendo libera nel piano superiore del corpo stradale, cioe' senza rinfianchi e banchine.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
