Art. 17
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[1]Chiusure e siepi.
[2]La ferrovia sara' chiusa e separata per tutta la sua lunghezza dalle proprieta' limitrofe con siepi d'acacia o di spino bianco, o con steccati di legno secondo il caso; saranno piantati dalla Concessionaria termini divisorii fra la proprieta' stradale e quelle limitrofe.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
