Art. 6
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[1]- Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.
[2]Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno comprendere:
[3]1° La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
[4]2° II profilo longitudinale corrispondente nella stessa scala della planimetria per le lunghezze, ed in quella di 1 a 200 per le altezze, le di cui quote siano riferite al livello del mare, preso come piano di paragone;
[5]3° I profili trasversali nel numero necessario perche' si abbia un'idea esatta del terreno, compresevi le sezioni trasversali normali della via tanto, pei rilevati, quanto per gli sterri;
[6]4° I tipi speciali delle opere quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungono od oltrepassano la luce di metri dieci nella scala non minore di 1 a 100;
[7]5° I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli altri edifizi speciali in iscala non minore di 1 a 500.
[8]Per le opere secondarie, cioe': per i ponti aventi la luce minore di metri dieci, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, bastera' che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.
[9]I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei, agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni della linea rispetto all'orizzontale.
[10]Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovra' contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, nonche' all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.
[11]Una copia dei detti disegni verra' restituita al concessionario munita del visto dell'Amministrazione. La seconda copia restera' negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
