Art. 48
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[1]- Competenza dei tribunali ordinari per le questioni.
[2]Tutte le questioni che potessero insorgere fra l'Amministrazione governativa ed il concessionario per la esecuzione ed interpretazione della presente convenzione saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
