Art. 46
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[1]- Privilegi.
[2]Dei privilegi e diritti accordati ai concessionari dalla legge dei lavori pubblici del 1865 non e' riservato al presente concessionario che il privilegio esclusivo di qualsivoglia concessione di ferrovia pubblica per la linea diretta fra i punti estremi dell'attuale concessione.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
