Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]- Telegrammi del Governo e dei privati.
[2]Dietro richiesta del Governo il concessionario dovra' assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sara' fatto a norma dei regolamenti che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, e delle istruzioni della Direzione generale dei telegrafi dello Stato.
[3]In compenso del suddetto servizio il concessionario riterra' per conto suo il cinquanta per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle Casse dello Stato.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
