Art. 33
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[1]- Conservazione dei monumenti e proprieta' degli oggetti d' arte trovati nelle escavazioni.
[2]I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.
[3]Il concessionario ne dovra' dare avviso al Governo per mezzo dal prefetto della provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.
[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
