Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]- Conservazione dei monumenti e proprieta' degli oggetti d' arte trovati nelle escavazioni.

[2]I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

[3]Il concessionario ne dovra' dare avviso al Governo per mezzo dal prefetto della provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3881~art33 · fonte del testo

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