Art. 31
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[1]- Concessione di franchigia di dogana.
[2]E' concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all' armamento della strada, nonche' delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista per l'esercizio della strada, nella quantita' e qualita' indicate nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto pero' tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[3]Dovra' il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
