Art. 30
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[1]- Restituzione della cauzione.
[2]Il deposito cauzionale in lire duecentomila, di cui all' articolo 2, verra' restituito in tre rate, di cui le due prime, dell'ammontare di lire ottantamila ciascuna, quando il concessionario giustifichera' di aver eseguito tante spese per acquisti e lavori per una somma corrispondente al triplo almeno della rata da restituirsi; e l'ultima rata quando, ultimati i lavori, sia eseguito il collaudo definitivo dalle vigenti leggi prescritto.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
