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[1]Limite di tempo assegnato per la presentazione degli studi particolareggiati.
[2]I concessionari dovranno presentare all'approvazione del Governo in doppio esemplare gli studi particolareggiati della linea da Milano a Saronno, entro mesi quattro dalla data della partecipazione ufficiale di che all'articolo 3; e nel caso previsto dall'art. 2 entro mesi sei.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
