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[1]Stabilimento delle linee telegrafiche.
[2]Il Governo avra' il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la ferrovia concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali della linea costrutta dai concessionari.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
