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[1]Tariffa per i trasporti.

[2]Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, saranno applicate le tariffe che ora sono in vigore per le ferrovie dell'Alta Italia-secondo gli allegati A e B del capitolato 30 giugno 1864, salve le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per le dette ferrovie dell'Alta Italia e che i concessionari si obbligano di accettare.

[3]Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi, per spese accessorie come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio.

[4]Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sara' pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee dell'Alta Italia.

[5]I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salvo ai concessionari la facolta' di ribassarli a tenore dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

[6]Pel trasporto dei viaggiatori nelle vetture di 1ª classe, si applichera' un prezzo medio fra quelli che sulle ferrovie dell'Alta Italia saranno stabiliti pei viaggiatori della 1ª e 2ª classe.

Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-05-21;3140~art38 · fonte del testo

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