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[1]Conservazione di monumenti e proprieta' degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.
[2]I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati. I concessionari dovranno darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia il quale provvedera' sollecitamente perche' sieno trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.
[3]Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
