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[1]Concessione di franchigia di dogana.
[2]E' concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, nonche' delle macchine, locomotive, vetture-vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista per l'esercizio della strada, nella quantita' e qualita' indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto pero' tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad uguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[3]Dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
