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[1]Concessione di franchigia di dogana.

[2]E' concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, nonche' delle macchine, locomotive, vetture-vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista per l'esercizio della strada, nella quantita' e qualita' indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto pero' tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad uguali condizioni di bonta' e di prezzo.

[3]Dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-05-21;3140~art33 · fonte del testo

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