Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Numero delle locomotive.
[2]Il numero delle locomotive e dei veicoli, nonche' di ogni altra specie di materiale mobile e fisso di cui dovra' essere provveduta la linea prima di aprirla al pubblico esercizio, dovra' essere in giusta proporzione colla estensione della linea medesima e col probabile movimento massimo che si determinera' sopra di essa.
[3]Nel chiedere l'apertura della linea i concessionari dovranno indicare il numero delle locomotive e veicoli con cui intendono aprirla al pubblico esercizio. I medesimi si assoggetteranno a portarvi tutti gli aumenti che fossero dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciuti necessari, e dovranno anche provvedere in seguito quella maggiore quantita' che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
